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articolo 118 che fare?

Ultimo post 01-14-2010 4:05 di ferrino. 2 risposte.
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  • 12-22-2009 23:22

    articolo 118 che fare?

    Ho l'atto notarile della sostituzione del mio mutuo con un mutuo barclays a tasso variabile con opzione al fisso, ho dei problemi con la bozza contrattuale ricevuta e non so cosa fare. L 'importo del mutuo e' per  me importante e la durata e' di 30 anni. Sto cambiando il mio mutuo attuale dal tasso fisso per usufruire dei 'benefici ' del variabile ma con la 'protezione' di poter passare dal variabile al fisso piu' volte nei 30 anni per periodi di 2, 5 o 10 anni.
    Sono pero' molto preoccupato da una delle clausole contrattuali che ho letto nella bozza che mi hanno mandato in anticipo.
    Quella che si riferisce all'articolo 118 del testo unico bancario che da' la possibilita' alla banca, ed in modo unilaterale, di cambiare, cosi' e' scritto nel contratto, i.... prezzi e le altre condizioni contrattuali'........ tranne il tasso.

    Ho provato con la responsabile della filiale, ma senza successo, a far modificare la frase facendo si'  che  possa permettere alla banca di cambiare i prezzi ma non le altre condizioni  contrattuali (lei  dice che il testo che ha ricevuto e' approvato dal suo ufficio legale e lei non puo' cambiare neppure una virgola..).

    Ma e' vero che la bozza non si puo' cambiare nemmeno  durante l'atto alla presenza del notaio e che quindi la proposta di contratto di mutuo della banca e'    unilaterale....' e io non avrei mezzi per non essere d'accordo su qualche punto?

  • 12-22-2009 23:26 In risposta a

    Re: articolo 118 che fare? Rifiutarsi di firmare

    Faccia avere al suo Notaio, che avrebbe dovuto avvisarla e anche tutelarla, questa nota presa da questa pagina online e non firmi. Nemmeno paghi il notaio a meno che non l'aiuti in questa controversia. E' un suo consulente il Notaio e deve fare il suo dovere.

    http://www.confappi.it/upload/notizie/Clausole%20vessatorie%20nei%20contratti%20di%20mutuo.htm

    "La banca può modificare unilateralmente le condizioni (economiche e non) del contratto di mutuo? Se sì, entro che limiti può esercitare il cosiddetto “ius variandi”?

    Se la risposta fosse “sì” rientreremmo nell’ambito dell’articolo 118 del Testo Unico delle leggi bancarie, come riscritto dall’articolo 10 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (come riscritto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248), che detta i presupposti per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte della Banca.

    Va però subito detto che la risposta è negativa, secondo il Ministero dello Sviluppo. Con nota esplicativa del 21 febbraio 2007, n. 5574, il Ministero ha affermato che “risultano esclusi dal campo di applicazione (dell’articolo 118) i contratti di mutuo, nei quali lo svolgimento del rapporto in un arco temporale concordato tra le parti costituisce un elemento essenziale, a tutela degli interessi di entrambi i contraenti”.

    In sintesi, l’art. 118 offre al cliente-consumatore la seguente disciplina di tutela:

    a) la banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di un contratto bancario solo qualora sussista un giustificato motivo;

    b) la banca deve comunicare la modifica al cliente con un preavviso di 30 giorni, mediante comunicazione personale;

    c) il cliente ha sessanta giorni per valutare se accettare la modifica (tacitamente); se non accetta la modifica, l’unica alternativa è quella di recedere dal contratto (salvo che non contesti la legittimità dell’esercizio dello “ius variandi“).

    E’ evidente però che, nel caso specifico del mutuo, il diritto al recesso dal contratto non è un vantaggio determinante come in altri rapporti con la banca (per esempio il rapporto di conto corrente o il rapporto di amministrazione di un deposito titoli), perché obbligherebbe il mutuatario a rimborsare il capitale residuo e, spesso, a sottoscrivere un nuovo mutuo con un’altra banca, sopportando comunque spese notevoli, anche notarili.

    Quindi lo “ius variandi” sarebbe incompatibile con il mutuo stesso, che è di fatto un contratto basato su uno scambio tra la banca, che concede una somma, e il cliente, che si impegna a restituirla a certe scadenze, in un certo lasso di tempo e a certe condizioni economiche (tra cui il tasso di interesse). Pertanto se lo ius variandi va a toccare le condizioni economiche di base che danno un senso a questo contratto, esso, da un punto di vista dei comportamenti economici, si configura in realtà come un recesso unilaterale della banca stessa dagli obblighi relativi alle prestazioni che aveva promesso di fornire, non come una possibilità di recesso del suo cliente.

    Il Ministero dello Sviluppo ha rafforzato la sua interpretazione affermando che l’espressa volontà del legislatore ,in sede di conversione nella legge n. 248/2006, è stata quella di voler escludere” i contratti di durata aventi una natura peculiare e regolati da leggi speciali”, come quello di mutuo. Inoltre gli articoli 40 e 125 del Testo Unico stabiliscono una disciplina speciale, diversa da quella dell’articolo 118,  per l’estinzione anticipata, rispettivamente, delle operazioni di credito fondiario e di credito al consumo. Infine la legge 2 aprile 2007, n. 40  ha stabilito nell’articolo 7 una disciplina speciale per l’estinzione anticipata di mutui per immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento dell’attività economica o professionale di una persona fisica.

    L’interpretazione del Ministero dello Sviluppo non è condivisa da tutti. Vi è anche un orientamento che ritiene lo “ius variandi“ applicabile a tutti i contratti bancari. Nella prassi, molte banche continuano a prevederlo  nei mutui; in tal caso, esse richiamano l’art. 118 nel testo attuale.

    Qualora una clausola contrattuale (tipica peraltro nei mutui a tasso variabile o misto) rapporti il tasso stesso a un parametro determinato dal mercato finanziario, per esempio l’Euribor, è ovvio che le conseguenti variazioni degli interessi saranno perfettamente legittime, ma non perché “giustificate” ai sensi dell’articolo 118, in quanto siamo completamente al di fuori del campo dello ius variandi o delle clausole vessatorie. In caso di tasso variabile, infatti, entrambe le parti hanno già deciso sin dall’inizio che il tasso sia l’Euribor e quindi da subito hanno accettato le oscillazioni che interverranno nel corso del rapporto, ma non è stata per nulla attribuita alla banca la facoltà di variare unilateralmente il tasso.



    Inserito sotto: , ,
  • 01-14-2010 4:05 In risposta a

    Re: articolo 118 che fare? Rifiutarsi di firmare

    ECCO COME E' ANDATA A FINIRE.

    Alla fine, sono andato prima dell'atto in banca  dal notaio, ho fatto aggiungere la frase che non avrebbero potuto cambiare tasso , spread e condizioni di opzione , siamo poi andati in banca ed abbiamo iniziato assumendo che arrivasse l'ok dall'ufficio legale che alla fine e' arrivato in tempo reale.
    Quindi l'atto e'stato stipulato con l'aggiunta della frase che avevo richiesto (anche grazie a QUESTO FORUM)

    E' significativo che lei mi confermi che non sia applicabile per i mutui ma le banche continuino a scriverlo, i notai ad accettarlo negli atti....
    Ho anche verificato che la stessa frase (possibilita' per la banca di cambiare unilateralmente le condizioni...) era presente nei miei due contratti di mutuo precedenti (era la sostituzione di una surroga)
    Grazie ancora
    FERRINO

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